Piano Transizione 5.0
BENI AMMISSIBILI
Beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.
Nell’ambito del progetto di innovazione sono, altresì, agevolabili:
a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
b) le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle
competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi
produttivi.
CRITERI DI AMMISSIBILITA
La riduzione dei consumi energetici è calcolata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento. La riduzione dei consumi energetici è calcolata con riferimento al medesimo bene o servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche, operata attraverso l’individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall’investimento.
MISURA DEL CREDITO
Il credito d’imposta è determinato sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti e della riduzione dei consumi energetici conseguita, nell’ambito di ciascun progetto di innovazione:
a) nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni;
b) nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni;
c) nella misura del 45 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 25 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni.
ONERI DOCUMENTALI E PROCEDURA
Relazione Ex Ante
Prima di iniziare, viene redatta una relazione sul progetto di investimento e sui risparmi ipotizzati. Questa relazione deve essere controllata e approvata dal GSE. Durante l'avanzamento dei lavori, vengono inviate comunicazioni periodiche e viene richiesto un acconto del 20% sul totale degli investimenti.
Relazione Ex Post
A progetto completato, si determina il credito di imposta spettante. Anche questa fase richiede il controllo e l'approvazione da parte del GSE. Infine, viene redatta una relazione sul completamento del progetto e sui risparmi ottenuti.
Compensazione Credito
Il credito di imposta spettante può essere utilizzato in due modalità:
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Se utilizzato entro il 2025, si può optare per una quota unica annuale.
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Se utilizzato dopo il 2025, il credito può essere suddiviso in 5 quote annuali.