CCIAA DI BOLOGNA: Realizzazione di impianti fotovoltaici e/o eolici per la produzione di energia da fonti rinnovabili 2025
- Team QSE Studio
- 7 giorni fa
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OBIETTIVO
La misura agevola l’installazione di impianti fotovoltaici e/o micro e mini eolici, eventualmente combinati a sistemi di accumulo, sui tetti, sulle coperture o nelle pertinenze degli immobili in cui si svolge l’attività aziendale, che siano individuati come sede/unità locale ubicata nel territorio della città metropolitana di Bologna.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono partecipare le micro, le piccole e medie imprese di qualunque settore economico, con sede legale e/o unità locali operative nel territorio della città metropolitana (ex provincia) di Bologna, ad eccezione:
delle imprese appartenenti ai settori della pesca e dell’acquacoltura;
delle imprese che hanno come attività prevalente quella individuata dai codici ATECO 2025 seguenti:
35.11/35.12 – produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili e da fonti rinnovabili;
68.1/68.2/68.3 – attività immobiliari su beni propri e sviluppo di progetti immobiliari, affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione, attività immobiliari per conto terzi;
92.0 attività riguardanti le lotterie, le scommesse e le case da gioco.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammesse a contributo esclusivamente le seguenti spese, già sostenute tra il 1° gennaio 2025 e la data di invio della domanda, o che l’impresa prevede di sostenere entro il 30 settembre 2026, allegando idonei preventivi o contratti già stipulati:
a) spese sostenute per la fornitura e l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici e/o micro/mini eolici destinati prevalentemente all’autoconsumo del sito aziendale. Per prevalente si intende un autoconsumo su base annua di almeno il 70% dell’energia prodotta nel periodo, fatto salvo il consumo condiviso in una CER in cui tale soglia minima di autoconsumo si intende ridotta al 50%. Sono ammessi i costi accessori per il trasporto, l’installazione e gli oneri della sicurezza;
b) spese tecniche inerenti all’intervento finanziato, quali ad esempio la diagnosi energetica, la progettazione, la direzione lavori, le spese di collaudo, nel limite massimo del 20% delle spese di cui alla lettera a);
c) sistema di accumulo collegato all’impianto, nel limite massimo del 20% delle spese di cui alla lettera a);
d) rimozione, con smaltimento, delle coperture in cemento amianto, nel limite massimo del 10% delle spese di cui alla lettera a).
Non saranno prese in considerazione domande di contributo relative a costi complessivi di importo inferiore a 8.000 euro. Qualora il contributo venga richiesto da impresa aderente o che intende aderire a una costituita o costituenda CER, il limite minimo di spesa si intende elevato a 30.000 euro.
DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria complessiva è pari a 600.000 euro.
DETTAGLIO AGEVOLAZIONE
L’intensità del contributo a fondo perduto è pari al 50% delle spese ammissibili.
Ogni impresa può presentare una sola domanda ed ottenere un solo contributo, anche in presenza di più unità locali coinvolte nel progetto di installazione di nuovi impianti fotovoltaici e/o eolici, nel limite massimo di 20.000 euro.
Qualora il contributo venga richiesto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, la cui energia prodotta sarà in parte destinata all’autoconsumo ed in parte destinato al consumo condiviso nell’ambito di una CER, il limite massimo si intende elevato a 30.000 euro.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di contributo dovranno essere inviate esclusivamente dalle ore 11.00 del 20 marzo 2025 fino alle ore 13.00 del 22 aprile 2025.
QSE Studio offre la propria consulenza e supporto alle aziende del territorio Nazionale nella presentazione delle domande e per tutti gli iter burocratici, ma non solo, supporta molte imprese e aziende in tutto il territorio Italiano.
Ricordiamo che per i contributi a partire da euro 10.000, i beneficiari hanno l’obbligo di pubblicare le informazioni concernenti e concessioni di finanziamenti pubblici erogati nell’esercizio finanziario precedente come stabilito nei commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, così come modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n.58/201914.
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